(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 26 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Indennita' di funzione dirigenziale generale 1. Ai dirigenti generali della Regione e' corrisposta in via ordinaria, quale elemento fisso e continuativo della retribuzione, un'indennita' accessorla per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali generali. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' pari all'importo massimo dell'indennita' di funzione o trattamento accessorio spettante per la qualifica regionale di dirigente maggiorato del 30 per cento per i segretari generali e del 20 per cento per gli altri dirigenti generali.