(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9
                         del 26 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
            Indennita' di funzione dirigenziale generale
 
  1.  Ai  dirigenti  generali  della  Regione  e'  corrisposta in via
ordinaria, quale elemento fisso e  continuativo  della  retribuzione,
un'indennita'   accessorla   per   lo   svolgimento   delle  funzioni
dirigenziali generali.
  2. L'indennita' di cui al  comma  1  e'  pari  all'importo  massimo
dell'indennita' di funzione o trattamento accessorio spettante per la
qualifica  regionale  di  dirigente maggiorato del 30 per cento per i
segretari generali e  del  20  per  cento  per  gli  altri  dirigenti
generali.